Art. 9.
(Incentivi fiscali agli investimenti nel settore dello spettacolo dal vivo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore

 

Pag. 11

dello spettacolo dal vivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del finanziamento in denaro della produzione e della rappresentazione in Italia e all'estero di opere liriche, concerti, rappresentazioni teatrali, commedie musicali, rappresentazioni di danza e attività circensi. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
      2. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in misura pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione dello spettacolo e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di 1.000.000 di euro.
      3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere fruiti in un'unica soluzione o dilazionati per un periodo di cinque anni, a partire dalla data della prima rappresentazione. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.